Art. 3. – Dallo Spedale di S. Orsola verrà tolto il Manicomio.
Rimarrà destinato:
a) pei venerei, in qualunque stagione dell’anno;
b) per le malattie sordide cutanee;
c) per tutte le altre malattie croniche.
Vi sarà attivato Sifilicomio per le prostitute.
Vi saranno d’ordinario non meno di 600 letti.
Art. 4. – Dallo Spedale Abbandonati e Casa di Ricovero uniti saranno tolti gli orfani e i ricoverati sani.
Il piano superiore ridotto ed ampliato convenientemente sarà destinato allo Spedale per cronici e pellagrosi. I pellagrosi deliranti però saranno inviati al Manicomio.
Il pian-terreno migliorato e messo in condizione di maggiore salubrità servirà pei malati insanabili da mantenersi colle rendite proprie dello Spedale Abbandonati.
Lo Stabilimento in complesso sarà capace almeno di 400 letti.
Art. 6. – Alla custodia e cura dei dementi, sarà provveduto col destinarsi un Manicomio generale per le Province dell’Emilia, ovvero uno speciale per la Provincia di Bologna.
Art. 10. – In tutti gli Spedali saranno apprestate sale apposite pei deliranti e per gli infermi sucidi che emanano esalazioni nocive.
Art. 11. – Siccome poi per la classificazione fatta superiormente, in tutti gli Spedali potranno trovarsi infermi affetti da malattie contagiose di diversa natura, i medesimi dovranno essere tenuti in sale apposite e convenientemente isolate.
Art. 12. – In alcuni mesi dell’anno si faranno delle Scuole cliniche speciali.
a) per le malattie cutanee e per le sifilitiche nello Spedale di Sant’Orsola;
b) per le infermità croniche nello Spedale del Ricovero;
c) per le malattie degli occhi nello Spedale Maggiore;
d) per le malattie mentali, per le cure ortopediche, per le malattie dei bambini, nei luoghi da designarsi in seguito di più accurati studi e delle ispezioni pratiche locali.
Art. 19. – Un Medico o Chirurgo appartenente all’amministrazione centrale avrà la Sopraintendenza generale di tutti gli Spedali, e sarà nominato dal Governo.
Ogni Spedale poi sarà regolato da un Medico o Chirurgo sotto-intendente dietro norme generali da stabilirsi. L’uno e gli altri però non avranno ingerenza nelle cure, le quali devono essere esclusivamente dirette dai Medici e Chirurghi primari dello Spedale.
Art. 20. – Ogni Medico o Medico-Chirurgo primario non avrà in cura più di 50 a 60 infermi se acuti, 100 a 120 se cronici.